Bonus elettrico disagio fisico

 

Bonus Sociale per Disagio Fisico e Economico.

 

Da gennaio 2009 è attivo il cosiddetto "bonus sociale" (ovvero 'il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di energia elettrica'). Tale compensazione, sotto forma di sconto applicato nella bolletta per la fornitura di energia elettrica, è uno strumento introdotto dal Governo che ha l'obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico e/o fisico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per energia elettrica. Potranno accedere al bonus sociale per disagio economico tutti i clienti domestici (le famiglie), intestatari di una fornitura elettrica nell'abitazione di residenza, che abbiano un ISEE inferiore o uguale a 8.107,5  euro. Per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico la soglia ISEE è innalzata a 20.000 euro.
Il bonus è valido per dodici mesi e ne può essere richiesto il rinnovo se permangono le condizioni di disagio economico. Hanno invece diritto al bonus per disagio fisico tutti i clienti domestici (le famiglie) presso i quali vive un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature necessarie per il mantenimento in vita alimentate ad energia elettrica. I bonus sociali per disagio economico e per disagio fisico sono cumulabili qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità. Per accedere al bonus sociale occorre fare domanda presso il proprio Comune di residenza o presso altro istituto da questo designato, presentando l'apposita modulistica compilata in ogni sua parte. I moduli sono reperibili sul sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente www.arera.it e disponibili anche nel box qui a destra.
Per compilare i moduli sono necessarie tutte le informazioni relative al cliente, alla sua residenza, al suo stato di famiglia e alle caratteristiche del contratto di fornitura di energia elettrica (facilmente reperibili sulle bollette), nonché la documentazione relativa all'ISEE. Per le richieste di bonus sociale per disagio fisico è indispensabile una apposita certificazione della ASL, mentre non è richiesto l'ISEE.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente www.arera.it o chiamare il numero verde 800.166.654.

 

Cosa è?

 

E' una forma di sconto applicato sulla bolletta per la fornitura di energia elettrica. E' uno strumento introdotto dal Governo che ha l'obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico e/o fisico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per energia elettrica. Al cliente sarà applicata una riduzione tariffaria in bolletta, assoggettata ad IVA, per un valore corrispondente al tipo di agevolazione riconosciuta (disagio fisico e/o economico). Inoltre i clienti disagiati sono esenti dal pagamento della componente tariffaria AS.

 

Chi ne ha diritto?

 

Il Bonus è riservato a due categorie di clienti:

  • clienti in condizione di disagio economico
    • sono clienti domestici residenti, con un ISEE inferiore o uguale a 8.107,5 euro e nucleo familiare fino a 4 componenti
    • sono clienti domestici residenti, con un ISEE fino a 20.000 euro e nucleo familiare oltre 4 componenti
    • titolari di Social CARD:
      • per questi si prevede un valore del 'bonus' differenziato a secondo del numero del nucleo familiare e dell'anno in questione.
  • clienti in condizione di disagio fisico
    persone che utilizzano apparecchiature medico-terapeutiche elettriche per il mantenimento in vita. Tale utilizzo deve essere attestato da una certificazione dell’ASL. Per questi si prevede, per ogni disagiato appartenente al nucleo familiare, un valore del “bonus” distinto in base al consumo annuo dell’apparecchiatura elettromedicale utilizzata e alla potenza contrattualmente impegnata della fornitura del cliente domestico.

I clienti con questi requisiti hanno diritto al bonus indipendentemente dal venditore che fornisce loro l'energia.

Le compensazioni per disagio fisico e disagio economico sono cumulabili, in presenza dei sopra indicati requisiti.

Il diritto alla compensazione non dipende dal servizio (Maggior Tutela o Mercato Libero) o dal venditore che si è scelto ma spetta di diritto a tutti i clienti domestici, in possesso dei giusti requisiti. In caso del cambio di fornitore la compensazione continuerà ad essere erogata senza interruzione fino al termine della validità del diritto (per disagio economico) o fino a quando è necessario l'utilizzo dell'apparecchiatura elettromedicale (per il disagio fisico), indipendentemente dal venditore scelto. Il bonus gode di totale e gratuita portabilità!

 

Come si richiede

 

Dove si presenta la domanda?

Il bonus deve essere richiesto al proprio comune di residenza o presso altro istituto da questo designato, utilizzando gli appositi moduli disponibili sia sul sito www.arera.it o presso i Comuni.

Quali documenti servono per la richiesta?

Per richiedere il bonus per Disagio Economico servono:

  • documento d'identità
  • modulo A compilato. Anche se si richiede un solo bonus è sufficiente compilare i riquadri relativi alla sola fornitura (elettrica o gas) per la quale si sta facendo la domanda di agevolazione
  • attestazione ISEE in corso di validità
  • allegato CF con i componenti del nucleo ISEE
  • allegato FN per il riconoscimento di famiglia numerosa se l'ISEE è superiore a 7.500€ (ma entro i 20.000€)

è inoltre necessario avere a disposizione alcune informazioni reperibili in bolletta o nel contratto di fornitura:

  • codice POD (identificativo del punto di consegna dell'energia). E' un codice composto da lettere e numeri, che inizia con IT che identifica in modo certo il punto fisico in cui l'energia viene consegnata dal fornitore e prelevata dal cliente finale. In fattura è  reperibile in alto a destra nella sezione “DATI CLIENTI”. Il codice POD non cambia anche se si cambia fornitore;
  • la potenza impegnata o disponibile della fornitura, reperibile in fattura  nella sezione “Dati Fornitura”.

I moduli sono reperibili sia sul sito dell'Autorità www.arera.it sia sul sito dell'ANCI www.bonusenergia.anci.it, sia sul sito di SGAte www.sgate.anci.it sia presso i Comuni (la lista aggiornata di quelli già operativi è reperibile chiamando il numero verde 800166654 messo a disposizione ai cittadini dalle 8:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì).

Per i titolari di Social Card non è necessario presentare alcuna richiesta in quanto la procedura di acquisizione del bonus economico è gestita in maniera automatica. Questa applicazione è in vigore dall’Agosto del 2011. Anche l’eventuale rinnovo viene gestito automaticamente senza richiesta del cliente. Possono richiedere la Social Card 2014 tutte quelle famiglie il cui reddito ISEE non oltrepassa la soglia dei 3 mila euro. Ad essere favorite maggiormente sono le famiglie con un solo genitore, con minori, con disabili o tre o più figli a carico.  Fondamentale sarà la presenza in famiglia anche delle autovetture: se nel corso dell'ultimo anno avete immatricolato un'automobile con cilindrata da 1300 cavalli non potrete richiedere la Social card 2014. Per richiedere la Social Card 2014, basterà recarsi al proprio comune di residenza, dove verranno fornite tutti i documenti necessari da compilare per diventare possessori della carta.

Per richiedere il bonus per Disagio Fisico servono:

  • un certificato ASL che attesti:
    • la situazione di grave condizione di salute;
    • la necessità di utilizzare le apparecchiature elettromedicali per supporto vitale;
    • il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero;
    • l'indirizzo presso il quale l'apparecchiatura è installata;
  • il documento di identità e il codice fiscale del richiedente e del malato se diverso dal richiedente;
  • il modulo B compilato;

è inoltre necessario avere a disposizione alcune informazioni reperibili in bolletta o nel contratto di fornitura:

  • codice POD (identificativo del punto di consegna dell'energia) è un codice composto da lettere e numeri, che inizia con IT e identifica in modo certo il punto fisico in cui l'energia viene consegnata dal fornitore e prelevata dal cliente finale. In fattura è  reperibile in alto a destra nella sezione “DATI CLIENTI”. Il codice POD non cambia anche se si cambia fornitore;
  • la potenza impegnata o disponibile della fornitura, reperibile in fattura nella sezione “Dati Fornitura”.

Per la richiesta del bonus, non è possibile utilizzare altre forme di certificazione delle situazioni invalidanti, quali ad esempio i certificati di invalidità civile.

E' possibile delegare una persona per presentare la domanda?
Sì, compilando l'apposito modulo Allegato D per le deleghe.

 

 

 

Quanto vale il Bonus?

 

Il valore del bonus per Disagio Economico dipende dal numero di componenti della famiglia anagrafica ed è aggiornato annualmente dall'Autorità.

Il valore del bonus per Disagio Fisico è articolato in 3 livelli che dipendono da: potenza contrattuale, apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate e tempo giornaliero di utilizzo.

 

Tabella consultabile al seguente link:

https://www.servizioelettriconazionale.it/content/dam/sen/compensazione_bonus.pdf

 

 

 

Come viene erogato il Bonus?

 

Come viene corrisposto il bonus elettrico?
L'importo del bonus viene scontato direttamente sulla bolletta elettrica, non in un'unica soluzione, ma suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi. Ogni bolletta riporta una parte del bonus proporzionale al periodo cui la bolletta fa riferimento.

Come si verifica che il bonus sia stato concesso e venga corrisposto?
Quando il bonus viene concesso, in bolletta viene inserita un'apposita comunicazione nella sezione “COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA SUA FORNITURA”.

Quando il bonus è in corso di erogazione, sono evidenziati nella bolletta, nella sezione "totale servizi di rete - quota fissa", sia l'avvenuta ammissione alla compensazione, sia il dettaglio dell'importo relativo all'applicazione del bonus. Lo stato di avanzamento della propria richiesta di bonus può essere verificato:  

  • presso l'Ente dove è stata presentata la richiesta (il Comune di residenza, il CAF, la Comunità Montana, ecc.) con la ricevuta rilasciata alla consegna della domanda;
  • chiamando il numero verde 800.166.654 fornendo il codice fiscale o il numero identificativo della richiesta;
  • sul sito www.bonusenergia.anci.it, nella sezione riservata "Controlla on line la tua pratica" cui si accede con il proprio codice fiscale e le credenziali di accesso. Le credenziali (User ID e password) vengono rilasciate dal Comune o dal CAF presso cui si è presentata la richiesta per il bonus.

Quanto tempo ci vuole prima di ricevere il bonus in bolletta?
La domanda di bonus prima di tradursi nello sconto in bolletta deve superare una serie di passaggi di verifica che vengono effettuati da parte del Comune e di SGAte (Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche), il sistema informativo on line che gestisce l'intero iter necessario ad attivare il bonus a favore dei cittadini in possesso dei requisiti. Collegandosi al sito www.bonusenergia.anci.it, nella sezione riservata "Controlla on line la tua pratica" è possibile verificare lo stato di avanzamento della propria richiesta. Le credenziali (User ID e password) vengono rilasciate dal Comune o dal CAF presso cui si è presentata la richiesta per il bonus.

Per quanto tempo viene riconosciuto il bonus?
Per il Disagio Economico il bonus è riconosciuto per 12 mesi. Al termine di tale periodo, per ottenere un nuovo bonus, il cittadino deve rinnovare la richiesta di ammissione presentando il rinnovo della domanda.
 

Per il Disagio Fisico il bonus viene erogato senza interruzioni fino a quando sono utilizzate le apparecchiature. Il cessato utilizzo di tali apparecchiature deve essere tempestivamente segnalato al proprio venditore di energia elettrica.

L’erogazione del bonus può essere interrotta?
Possono verificarsi situazioni per cui l’erogazione del bonus viene interrotta a seguito di un controllo del Comune o del distributore competente che rilevi la mancanza o la variazione di una delle condizioni indispensabili per aver diritto all’agevolazione.
In questi casi il cliente riceve una comunicazione da SGAte nella quale viene informato dell’interruzione (o revoca) della compensazione e dei motivi.

 

 

Rinnovo e variazioni

 

DISAGIO ECONOMICO
Come si rinnova la domanda di bonus?
Per il disagio economico il bonus è riconosciuto per 12 mesi. Al termine di tale periodo, per ottenere un nuovo bonus, il cliente deve rinnovare la richiesta presentando apposita domanda.
Il rinnovo può essere effettuato solo se sussistono ancora le condizioni di ammissione (ISEE, residenza ecc.) e si richiede presentando domanda presso gli uffici comunali o i CAF, circa un mese prima della scadenza dell'agevolazione in corso (se, ad esempio, il periodo di agevolazione va dal 1-1-2013 al 31-12-2013, il rinnovo deve essere presentato nel mese di novembre 2013 al fine di garantire la continuità dell'erogazione).
Il sistema SGAte invia un'apposita comunicazione a tutti i clienti che ricevono già il bonus in prossimità della scadenza, per ricordare la data utile per il rinnovo.

 

I moduli da utilizzare sono, in alternativa:  

  • se ci sono variazioni rispetto alla domanda già presentata (ad esempio è cambiata la composizione della famiglia) il modulo A;
  • se non sono cambiate le condizioni rispetto alla precedente domanda il modulo RS (rinnovo semplificato).

Al momento del rinnovo il cliente deve presentare un'attestazione ISEE valida per il periodo in cui decorre l'agevolazione (circa 1 -2 mesi dopo la presentazione della domanda).
Quindi quando si presenta la domanda di rinnovo, la propria attestazione ISEE deve avere una data di scadenza non inferiore a 1-2 mesi.

Cosa bisogna fare in caso di variazioni (famiglia/reddito/residenza)?
Le variazioni possono essere comunicate al sistema al momento del rinnovo.
Quindi, se durante i 12 mesi di agevolazione, cambia ad esempio, il numero dei componenti familiari o la situazione reddituale e patrimoniale del cliente, queste possono essere recepite da SGAte solo al momento del rinnovo della domanda di ammissione al bonus.
Solo in caso di cambio di residenza durante il periodo in cui è già attivo il bonus elettrico, il cittadino deve recarsi presso il nuovo Comune (CAF) di residenza presentando il modulo VR (variazione di residenza). Il bonus viene così trasferito in continuità sul nuovo contratto di fornitura elettrica (che deve essere attivo) fino alla scadenza originaria del diritto.
Ad esempio, se il cittadino aveva un bonus elettrico per il periodo dal 1 settembre 2013 al 31 agosto 2014 e a gennaio del 2014 trasferisce la propria residenza in altra città, deve presentare la domanda di variazione residenza nel nuovo comune e i mesi di bonus che mancano alla fine del periodo di agevolazione, vengono automaticamente scontati sulle bollette elettriche della fornitura attivata nella nuova residenza.

Cosa succede in caso di cambio del venditore di energia elettrica?
Nulla. In caso di cambio del venditore o del tipo di contratto (ad esempio si passa da un contratto dal mercato di maggior tutela ad uno nel mercato libero), il bonus continua ad essere erogato automaticamente dal nuovo fornitore senza interruzioni fino al termine della validità del diritto.

Può essere interrotta l'erogazione del bonus?
Sì, in alcuni casi, quando il comune o il distributore competente rileva la mancanza o la variazione di una delle condizioni indispensabili per aver diritto all'agevolazione.
Se per esempio:

  • i dati anagrafici dichiarati non sono corretti;
  • la dichiarazione ISEE risulta non veritiera o non conforme ai limiti stabiliti;
  • il contratto di energia elettrica da "uso residente" diventa "non residente";
  • il contratto di energia elettrica viene intestato ad altro soggetto (voltura o subentro);
  • la tariffa da "uso domestico" diventa "uso non domestico".

il cliente riceve una comunicazione da SGAte nella quale viene informato dell'interruzione (o revoca) della compensazione e dei motivi per cui ciò viene fatto.

ATTENZIONE: se il cliente non ha più i requisiti per il bonus (ad esempio cambia il soggetto intestatario della fornitura) deve informare il proprio venditore. In caso contrario, se il cliente continua a percepire il bonus senza averne titolo, viene attivata una procedura di recupero delle somme erogate a cui non ha più diritto.


DISAGIO FISICO
E' necessario presentare la domanda di rinnovo?
Il bonus per disagio fisico non deve essere rinnovato, ma viene erogato fino al cessato uso delle apparecchiature elettromedicali.

Se la domanda di bonus è stata presentata nel 2012 è possibile chiedere un eventuale adeguamento?
Si, è possibile chiedere un adeguamento. I soggetti che prima del 2013 avevano già richiesto e ottenuto il bonus, possono verificare se, in base ai nuovi livelli di bonus, hanno diritto a una quota di agevolazione maggiore. Nel caso in cui, utilizzando l'applicativo di simulazione, venga assegnata una fascia maggiore della minima, è possibile presentare domanda di variazione utilizzando la nuova modulistica (modulo B e allegati) e barrando l'apposita casella "variazione apparecchiature”. La variazione decorre dal momento della presentazione della domanda.

E' possibile chiedere un adeguamento se vengono installate nuove apparecchiature?
Sì, si può chiedere un adeguamento sia nel caso in cui si installino nuove apparecchiature, sia nel caso in cui si debbano utilizzare quelle già presenti per un maggior numero di ore giornaliere.
E' necessario presentare il modulo B barrando la voce “variazione apparecchiature”. E’ sempre consigliabile, prima di presentare domanda di variazione, fare una verifica con il simulatore perché può accadere che, malgrado l’aumento di apparecchiature o delle ore di utilizzo, l’ammontare del bonus non cambi. In tale situazione il sistema SGAte non accetta la domanda di variazione e l’agevolazione in corso non subisce variazioni. In caso di attribuzione di un diverso livello di bonus, la variazione decorre dal momento della presentazione della domanda.
 

Se il cliente non usa più le apparecchiature cosa deve fare?
Il cliente è tenuto ad informare prontamente il proprio venditore di energia elettrica poiché il cessato uso delle apparecchiature comporta la cessazione del bonus.
Se il cliente non informa il proprio venditore del cessato uso delle apparecchiature e continua a percepire il bonus senza averne titolo, può essere richiesta la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Se cambia il fornitore di energia elettrica cosa succede?
In caso di cambio del venditore o delle condizioni economiche del contratto, il bonus continua ad essere erogato senza interruzioni fino al cessato uso delle apparecchiature.

Se cambia l'intestatario del contratto cosa succede?
Se il contratto inizialmente intestato a un soggetto diverso dal malato viene intestato al malato (voltura contrattuale), il bonus viene erogato con continuità.
Se invece il contratto viene intestato ad altro soggetto che non vive dove dimora il cliente in gravi condizioni di salute, il bonus cessa.

 

 

Normativa

 

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 402/2013/R ha approvato il nuovo testo integrato TIBEG che disciplina a partire dal 1° Gennaio 2014 l’erogazione della compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e il gas naturale. Il nuovo testo integrato sostituisce le deliberazioni ARG/elt 117/08 e ARG/elt 175/10 che hanno trovato la loro applicazione sino al 31 Dicembre 2013 e si rivolgono ai soli clienti domestici in condizioni di disagio economico e/o fisico.

 

Modelli da stampare per la presentazione:

www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/009-13Modulo%20B.pdf

www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/009-13Allegato%20ASL.pdf